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Regione Calabria

Apertura Scuola, il chiarimento dell'Assessore Pangallo: "la nostra situazione non rientra nei casi eccezionali"

Pubblicato il 7 aprile 2021 • Scuola

Come stabilito dal decreto legge n° 44 dell’1 aprile 2021 contenente Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato lo svolgimento dei servizi educativi in presenza: “E’ in base alle normative nazionali presenti nel decreto Draghi dell’aprile che l’amministrazione comunale non può chiudere ed aprire le scuole a proprio piacimento”. A chiarirlo è l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Isola Capo Rizzuto Maria Pangallo in seguito alle diverse richieste e alle polemiche social che chiedono a gran voce la chiusura delle scuole: “Con le nuove disposizioni e in base anche alle recenti sentenze non abbiamo più il potere decisionale che avevamo prima, i comuni possono chiudere le scuole solo in presenza di casi di eccezionale e straordinaria necessita'  dovuta  alla  presenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus”. “Per quanto può sembrare strano la nostra situazione non rientra nei casi eccezionali, che numericamente è stabilita in 250 casi ogni 100.000 abitanti nell’arco di una settimana. I nostri contagi superano la media stabilita ma l’arco di tempo dei casi registrati è ampiamente superiore ad una settimana, per tanto non rientriamo nelle situazioni di emergenza e non possiamo stabilire misure diverse da quelle nazionali”.  "Anche i nostri figli sono rientrati a scuola - conclude l'Assessore - certo anche in noi c'è un pò di timore ma l'importante è prendere le giuste precauzione, rispettare le regole e avere piena fiducia nell'operato delle scuole".

 

A conferma delle parole dell’Assessore Pangallo citiamo integralmente il testo presente nell’articolo 2 Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

 

  1. Dal 7 aprile al 30  aprile  2021,  e'  assicurato  in  presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita'  scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione  di cui al primo periodo non puo' essere derogata  da  provvedimenti  dei Presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita'  dovuta  alla  presenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.  I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite  le competenti  autorita'  sanitarie  e  nel  rispetto  dei  principi  di adeguatezza  e   proporzionalita',   anche   con   riferimento   alla possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a  specifiche  aree  del

territorio.

  2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona  rossa  le attivita' didattiche del secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado,  nonche'  le  attivita'  didattiche della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le  attivita' scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in presenza. Nelle medesime  zone  gialla  e  arancione  le  istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, affinche' sia garantita l'attivita'  didattica  in  presenza  ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per  cento,  della popolazione studentesca mentre la restante  parte  della  popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche  si  avvale  della didattica a distanza.

  3. Sull'intero territorio nazionale  resta  sempre  garantita  la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che

realizzi l'effettiva inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con  gli  alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.


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